Deduzione Marchi e Avviamenti

LEGGE DI BILANCIO 2022

 

 

Deduzione marchi e avviamenti a un cinquantesimo

 

La Legge di Bilancio 2022 (Art. 1 commi 622-624, L. 30 Dicembre 2021 n. 234) ha inaspettatamente previsto un consistente inasprimento delle condizioni per le rivalutazioni ed i riallineamenti dei valori fiscali di marchi ed avviamenti che, a fronte di una imposta sostitutiva del 3%, avevano trovato ampio consenso, considerato il vantaggio fiscale, con la legge di Bilancio 2021.

Queste modifiche “postume” sono state operate al dichiarato fine di correggere la sottostima degli effetti sul bilancio pubblico della normativa sulle rivalutazioni degli “intangible” come formulata nella Legge di Bilancio 2021, secondo la quale pagando “solo” il 3% si potevano rivalutare e riallineare (nei Bilanci 2020) questi “intangibles” con una deduzione ai fini Ires ed Irap in 18 anni.

Peraltro, mentre la rivalutazione era concessa solo ai soggetti “OIC Adopter”, il riallineamento era concesso anche ai soggetti “IAS Adopter”.

In questo contesto, la L. 234/2021 inserisce il nuovo co. 8-ter nell’art. 110 del DL 104/2020, ai sensi del quale, con riferimento ai maggiori valori imputati ai sensi dei co. 4, 8 e 8-bis dello stesso art. 110 alle attività immateriali che sono ammortizzabili, ex art. 103 del TUIR, per diciottesimi (ossia: marchi e avviamento), la deduzione è effettuata in misura non superiore a un cinquantesimo.

Il nuovo co. 8-quater consente che venga mantenuto l’ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro versamento dell’imposta sostitutiva prevista dall’art. 176 co. 2-ter del TUIR (a scaglioni dal 12% al 16%), al netto dell’imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento.

Occorrerà quindi versare (al netto del 3% già versato):

-il 9% fino a 5 milioni di Euro

-l’11% da 5 milioni a 10 milioni di Euro

-il 13% oltre 10 milioni di Euro

Una terza opzione è quella di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale dell’art. 110 del DL 104/2020, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

All’impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione o del riallineamento l’imposta sostitutiva del 3% pagata viene rimborsata, o ne è ammesso l’utilizzo in compensazione nel modello F24.

In caso di revoca “solo” fiscale occorre peraltro considerare anche gli effetti derivanti dal disallineamento tra i maggiori valori contabili ed i minori valori fiscali con necessità di stanziare le imposte differite passive.

Il nuovo co. 8-ter dell’art. 110 del DL 104/2020 prevede, poi, un apposito meccanismo a seguito del quale, in presenza di operazioni realizzative, il periodo cinquantennale di deduzione è “traslato” sulle minusvalenze.

Più precisamente, nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo:

  • la minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore imputato a seguito della rivalutazione (oppure oggetto di riallineamento), in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come rideterminato in virtù delle nuove disposizioni;
  • per l’eventuale soggetto avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile di tale maggior valore, al netto dell’eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

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A disposizione per ogni chiarimento.

Milano, 17 Gennaio 2022

Dott. Andrea Mariani

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