Credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo

SOGGETTI BENEFICIARI
Tutte le imprese operanti su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla forma giuridica.

INTERVENTI AMMESSI
Sono ammissibili a contributo attività di:
Ricerca di base avente quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette,
Ricerca Industriale mirante ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti,
Sviluppo Sperimentale ovvero utilizzo delle conoscenze esistenti allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati compresa la realizzazione di prototipi.
Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche a prodotti e /o servizi anche qualora comportino il loro miglioramento.

SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili a contributo le spese, sostenute negli anni dal 2015 al 2019 per:
a. personale altamente qualificato (laureati in discipline tecniche o dottori di ricerca),anche in rapporto di collaborazione con l’impresa, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, compresi i costi degli amministratori, per la parte strettamente inerente le attività di ricerca e sviluppo svolte;
b. strumenti e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati nel progetto;
c. spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, organismi di ricerca ed enti equiparati e con altre imprese nonché soggetti esercenti arti e professioni,
d. competenze tecniche e privative industriali, anche acquisiti da soggetti esterni, compreso il personale dipendente non ricadente nella precedente ipotesi a.

Il contributo è calcolato sulle spese in ricerca e sviluppo sostenute annualmente per un importo minimo di € 30.000,00, incrementali rispetto alla media di quelle della medesima tipologia sostenute nel triennio 2012/2014.

CONTRIBUTO
Il credito d’imposta fruibile è pari al 50% delle spese incrementali di cui ai precedenti punti a) e c) ed al 25% delle spese incrementali di cui ai precedenti punti b) e d), fino ad un massimo annuo di €5.000.000,00 per beneficiario.
Al contributo così calcolato, si aggiunge l’intero importo delle spese per l’attività di certificazione contabile, richiesta dalla normativa, fino ad un massimo di €5.000,00.
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito, né del valore della produzione ai fini IRAP.
Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, all’articolo 31 della legge 31 maggio 2010, n. 78 ed all’articolo 31 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78.

LEGGE DI BILANCIO 2017
Il disegno di legge di Legge di Bilancio 2017 prevede le seguenti importanti modifiche alla disciplina attualmente in vigore:

  • innalzamento della percentuale di contributo del 50% per tutte le categorie di spesa
  • innalzamento del contributo massimo annuo ad € 20.000.000,00 per beneficiario
  • proroga dell’agevolazione fino all’esercizio 2020.

Si attende l’approvazione del provvedimento.

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