Start Up Innovative

Misure agevolative per le Start Up Innovative 

Requisiti

L’art. 25 del Decreto 179/2012 elenca i requisiti soggettivi ed oggettivi per ottenere lo status di “startup innovativa” e contestuale iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese creata ad hoc presso la Camera di Commercio.

La startup innovativa, per essere tale, contemporaneamente:

  • Deve essere una società di capitali di diritto italiano (Srl, Spa o Sapa) o una Societas Europaea, residente in Italia, le cui azione o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.
  • Deve essere costituita e svolgere attività d’impresa da non più di 48 mesi;
  • Deve avere la sede principale dei suoi affari deve essere in Italia;
  • Deve possedere, a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua non superiore a Euro 5.000.000,00. (il dato viene ricavato dal totale della voce A) del conto economico di cui all’art.2425 del Codice Civile);
  • Non deve distribuire utili né deve averne distribuiti a partire dalla sua costituzione;
  • Deve avere oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • Non deve essere costituita in base ad un operazione straordinaria di fusione o scissione, né derivare da una cessione d’azienda o di ramo d’azienda.

Oltre il possesso congiunto di tutti i requisiti di cui sopra, la società deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti “alternativi”:

  1. Spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% del maggior valore tra il costo e il valore totale della produzione, desunti dal bilancio d’esercizio della società;
  2. Impiego come dipendenti o collaboratori,
    1. Di almeno un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca;
    2. Di almeno due terzi della forza lavoro complessiva in possesso di laurea magistrale.
  3. Essere titolare o depositaria o licenziataria di un titolo di un brevetto volto alla tutela delle invenzioni industriali, biotecnologiche, topografie dei prodotti a semiconduttori, nuove varietà vegetali, o alternativamente essere sia titolare dei diritti relativi un programma per elaboratore originario registrato presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale dell’impresa.Se in possesso di tutti i requisiti cumulativi e di uno dei tre requisiti “alternativi”, la startup e il finanziatore di questa possono ottenere forti incentivi e agevolazioni che affronteremo nel proseguo del presente contributo. Si ricordi tale regime di vantaggio ha validità per i primi 4 anni dalla costituzione dell’impresa sempre che durante l’attività imprenditoriale non venga meno uno dei requisiti di cui sopra: in questo caso l’agevolazione non si applicherà più dall’esercizio successivo a quello in cui è venuto meno il presupposto applicativo.Esonero dei versamenti dei diritti di bollo e di segreteriaLa startup innovativa è esonerata dal versamento dei diritti di bollo e di segreteria dovuti agli adempimenti per l’iscrizione al Registro delle Imprese, nonché del pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio. 
  4. Deroghe alle norme di diritto societario
  5. Tale esonero è interpretato nella sua ampia accezione possibile, ovvero anche su atti come il deposito del bilancio di esercizio e su tutti gli atti successivi all’iscrizione all’apposita sezione del Registro delle Imprese.
  6.  
  7.  
  • Perdite di esercizio (artt. 2482-bis e 2482-ter c.c.): il termine oltre il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo del capitale sociale è posticipato al secondo esercizio successivo. In tal modo si consente all’impresa startup innovativa di completare la fase di avvio. Per la medesima ragione, anche la riduzione del capitale sotto il limite legale (10.000€ per le Srl) può essere posticipata all’esercizio successivo;
  • Particolari categorie di quote: per le startup innovative sotto forma di Srl sono stati previsti istituti previsti dalla disciplina delle SpA, in particolare la libera determinazione dei diritti attribuibili ai soci attraverso la creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione al captale;
  • Work capital: Per le startup innovative costituite come Srl non sussiste il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni (art. 2474 c.c.).

 

Remunerazione con strumenti finanziari

Al fine di facilitare l’accesso delle startup innovative al mercato del lavoro sia di risorse interne (amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi) che di risorse esterne (prestatori di opere e servizi), sono state previste forme di remunerazione innovative mediante l’assegnazione dal prestatore di uno strumento partecipativo al capitale sociale dell’impresa. In tal modo la startup può evitare esborsi monetari ingenti nella sua fase iniziale e d’altra parte riesce a fidelizzare ed incentivare il management.

  • Assegnazione di strumenti finanziari a amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi: gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori continuativi possono essere remunerati mediante l’attribuzione di strumenti finanziari – senza limite di valore – quali azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi emessi o diritti assegnati, inclusi i piani di incentivazione.  Le quote possono essere di diverse categorie, in deroga agli artt. 2468 c. 2-3 e 2479 c. 5 c.c.: fornite di diritti diversi, che non attribuiscono diritti di voto, o che i diritti di voto siano in misura non proporzionale alla partecipazione, o che il diritti di voto siano limitati. Ovviamente i diritti particolari non possono consistere in una percentuale maggiorata dei dividendi, in quanto per i primi 4 anni vige il divieto di distribuzione degli utili. Tali strumenti finanziari non contribuiscono a formare il reddito imponibile dei soggetti precettori, sia a fini fiscali che contributivi, in deroga agli artt. 50, 51 e 52 TUIR. L’agevolazione decade se lo strumento finanziario viene ceduto al soggetto emittente, a quello collegato o a terzi;
  • Assegnazione di strumenti finanziari a prestatori di opere e servizi: a fronte dell’apporto di opere e servizi o a titolo di compensazione di crediti maturati per la prestazione degli stessi, possono essere attribuiti azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi (work for equity), con l’esclusione dei diritti di acquisto o sottoscrizione degli stessi. Per il work for equity è necessario disporre preliminarmente  di uno statuto che disciplini l’emissione di tali strumenti finanziari. Anche in questo caso il valore dei suddetti strumenti finanziari non concorre alla formazione del reddito complessivo del percettore/apportante al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento. Questo reddito deve comunque essere assoggettato ad IVA. Nel caso lo strumento venisse ceduto al soggetto emittente o a terzi, il prestatore deve dichiarare un reddito diverso pari al corrispettivo percepito.

 

Semplificazione per l’accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale

La startup innovativa che intende accedere al credito d’imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato può disporre di un beneficio pari al 35%, con un limite massimo di 200.000€ annui, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di personale che abbia o un dottorato di ricerca universitario o di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico. Inoltre sono ammesse assunzioni a tempo indeterminato sotto forma di apprendistato; non è richiesta la certificazione della documentazione da parte di un professionista iscritto al registro dei revisori o del Collegio sindacale e l’istanza per accedere all’agevolazione può essere redatta in forma semplificata.

 

Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato

I contratti di lavoro a termine hanno una durata minima di 6 mesi e una massima di 48 mesi, è inoltre ammessa senza soluzione di continuità la successione di più contratti a termine entro la durata massima. Nel caso in cui la startup innovativa perdesse uno dei requisiti qualificanti, oppure termini il periodo massimo di operatività del regime speciale, l’efficacia del contratto resta ferma fino alla scadenza del relativo termine. Infine, la retribuzione dei lavoratori è costituita da una parte fissa che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto dal contratto collettivo del lavoro applicabile, più una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all’efficienza o alla redditività dell’impresa o parametri di rendimento concordati tra le parti, che possono essere anche assegnazione di opzioni per l’acquisto di quote o azioni della società.

 

Incentivi fiscali a sostegno degli investitori

In base al Decreto 179/2012, integrato dalla Legge 232/2016 (Legge di Stabilità) le persone fisiche e le persone giuridiche che hanno investito o investiranno in startup innovative possono:

 

  • Detrarre Irpef 30% se investo su startup innovative, startup innovative a vocazione sociale o startup innovative in ambito energetico, somma massima consentita per accedere alla detrazione: 1.000.000 € per ogni periodo d’imposta. È possibile riportare la detrazione in eccesso nei 3 anni successivi;
  • Dedurre Ires al 30% se investo su startup innovative, startup innovative a vocazione sociale o startup innovative in ambito energetico, su un investimento massimo consentibile pari a 1.800.000 €, per ciascun periodo d’imposta, posso riportare la deduzione in eccesso nei 3 anni successivi.

 

L’agevolazione si applica solo ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo di azioni o quote delle startup innovative. I conferimenti in denaro possono essere effettuati sia in sede di costituzione della startup innovativa che in sede di aumento del capitale sociale, non sono rilevanti gli investimenti diversi da somme erogate, né i conferimenti in denaro iscritti in altre voci del patrimonio netto. Inoltre sono esclusi dall’agevolazione fiscale i soggetti stessi beneficiari degli investimenti agevolati e i soggetti deputati a promuovere tali investimenti, oltre a questi sono esclusi gli investimenti promossi dai soggetti che, alla data dell’investimento, possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella startup innovativa oggetto dell’investimento con una percentuale  di diritti di voto esercitabili nell’assemblea o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 30%, sia persone fisiche che soggetti giuridici.

Le agevolazioni ai fini Ires e Irpef sono cumulabili con le altre detrazioni/deduzioni spettanti al contribuente, in particolare anche con le altre misure di favore disposte in materia di remunerazione con strumenti finanziari.

L’agevolazione decade se, entro tre anni dall’investimento, l’investitore effettua una cessione, anche parziale, delle partecipazioni ricevute in cambio dell’investimento effettuato, o avviene una riduzione volontaria del capitale, o c’è stato recesso/esclusione degli investitori o in caso la startup perdesse uno dei requisiti necessari per ottenere lo stato di innovativa.

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