LEGGE DI BILANCIO 2023 – novità significative

 La L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) prevede alcune novità significative in materia di rapporti internazionali.

Nel prosieguo si esaminano, in particolare:

  • il nuovo regime di deducibilità dei costi “black list”;
  • le modalità di affrancamento degli utili delle partecipate a regime fiscale privilegiato;
  • le modifiche alla territorialità delle plusvalenze su partecipazioni realizzate dai soggetti non residenti;

NUOVO REGIME DI DEDUCIBILITÀ DEI COSTI “BLACK LIST”

 

L’art. 1 co. 84 della L. 197/2022 reintroduce, ai co. 9-bis – 9-quinquies dell’art. 110 del TUIR, i limiti di deducibilità alle spese derivanti da operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati o territori considerati “non cooperativi” ai fini fiscali. La nuova disposizione ricalca quella da ultimo introdotta dal DLgs. 147/2015, in vigore per il periodo di imposta 2015 “solare” e abrogata dal periodo di imposta 2016.

Nello specifico, si dispone che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con controparti residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR.

I suddetti limiti non trovano applicazione a fronte della prova dell’effettivo interesse economico e della concreta esecuzione delle operazioni poste in essere da parte delle imprese residenti in Italia.

In altre parole, per effetto delle modifiche:

  • i costi che non eccedono il valore normale sono deducibili tout court (sen- za, cioè, la necessità di dimostrare l’effettivo interesse economico dell’o- perazione;
  • i costi che eccedono il valore normale sono deducibili, per l’eccedenza, a fronte della dimostrazione dell’effettivo interesse economico.

Viene altresì reintrodotto l’obbligo di indicazione separata dei costi nella dichiarazione dei redditi.

Decorrenza

Non è prevista una data di decorrenza specifica, con la conseguenza che le nuove disposizioni entrano in vigore l’1.1.2023 (data di entrata in vigore del- la L. 197/2022). Per le imprese aventi periodo di imposta coincidente con l’an- no solare, il primo periodo di imposta interessato è quindi il 2023.

INDIVIDUAZIONE DELLE CONTROPARTI ESTERE INTERESSATE

I limiti in parola riguardano le spese e le altre componenti negative sostenute da imprese residenti in Italia e derivanti da operazioni intercorse con:

  • “imprese” residenti o localizzate in Stati o territori “non cooperativi” (nuovo art. 110 co. 9-bis del TUIR);
  • “professionisti” domiciliati negli stessi Stati o territori (nuovo art. 110 co. 9-quinquies del TUIR).

Individuazione degli Stati o territori “non cooperativi” ai fini fiscali

Ai sensi del nuovo co. 9-bis dell’art. 110 del TUIR, si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell’Allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell’Unione europea.

Black list UE

La lista, da ultimo aggiornata il 4.10.2022, ricomprende American Samoa, Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, US Virgin Islands e Vanuatu.

Revisione semestrale

L’elenco è soggetto a revisione due volte l’anno, circostanza che rende necessario verificare in modo abbastanza continuativo se la controparte risulti residente o localizzata in uno degli Stati della black list.

AFFRANCAMENTO DEGLI UTILI DELLE PARTECIPATE A REGIME FISCALE PRIVILEGIATO

 

Con l’art. 1 co. 87 – 95 della L. 197/2022 viene introdotta un’imposizione sostitutiva, in genere del 9%, sugli utili e sulle riserve di utili delle partecipate a regime fiscale privilegiato.

L’imposta sostitutiva, di natura opzionale, è finalizzata ad anticipare la tassazione di tali utili (il relativo pagamento deve essere effettuato nel 2023), di modo che gli utili medesimi, non siano più assoggettati a tassazione una volta distribuiti.

Disposizioni attuative

Sono previste disposizioni attuative del nuovo regime, da emanare con decreto

PLUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI REALIZZATE DAI SOGGETTI NON RESIDENTI

 L’art. 1 co. 96 – 99 della L. 197/2022 ha introdotto sostanziali ed importanti modifiche relative alla tassazione degli enti e società il cui valore deriva per la maggior parte da beni immobili localizzati nel territorio dello Stato italiano.

In particolare, l’articolo richiamato introduce due nuove norme:

  • il nuovo art. 23 co. 1-bis del TUIR, che fornisce rilevanza territoriale alle plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in relazione a parteci- pazioni in società ed enti non residenti, non negoziate in mercati rego- lamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia;
  • il nuovo art. 5 co. 5-bis del DLgs. 461/97, secondo cui l’esenzione dal- l’imposta sostitutiva sui capital gain non qualificati realizzati da soggetti di cui all’art. 6 del DLgs. 239/96 non si applica in sede di cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indi- rettamente, da beni immobili situati in Italia.

Disciplina previgente

Prima delle summenzionate modifiche, la disciplina degli investimenti effettuati tramite società ed enti in immobili localizzati in Italia prevedeva una serie di esenzioni o l’irrilevanza territoriale dei redditi diversi realizzati in sede di cessione delle partecipazioni rilevanti.

In particolare, nessuna norma dell’art. 23 del TUIR prevedeva la rilevanza territoriale per i redditi realizzati da non residenti in relazione alla cessione di società anche esse non residenti, indipendentemente dalla natura degli asset che queste detenessero.

Per di più, in caso di cessione di partecipazioni non qualificate detenute in società ed enti residenti in Italia con asset di natura immobiliare o meno il co.5 dell’art. 5 del DLgs. 461/97 prevedeva (e tuttora prevede) una esenzione da tassazione in Italia nella misura in cui l’alienante non residente rientri tra quelli elencati nell’art. 6 del DLgs. 239/96:

  • soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni;
  • enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi interna- zionali resi esecutivi in Italia:
  • investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni;
  • banche centrali od organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali del- lo Stato.

Inoltre, anche qualora la cessione di una partecipazione in una società od ente il cui valore derivi – per la maggior parte – da beni immobili localizzati in Italia fosse ivi considerata territorialmente rilevante e non fosse coperta da alcuna norma di esenzione (ad esempio, in caso di cessione da parte di un soggetto estero di una partecipazione qualificata in una società immobiliare residente in Italia), la maggior parte dei trattati contro le doppie imposizioni conclusi dall’Italia contengono una clausola analoga all’art. 13, paragrafo 5, del modello OCSE 2017 che riserva la potestà impositiva esclusiva allo Stato della residenza dell’alienante. Da ciò derivava l’impossibilità per lo Stato italiano di prelevare alcuna imposta su una eventuale plusvalenza.

4.1       AMBITO SOGGETTIVO

4.1.1    Art. 23 co. 1-bis del TUIR

Il nuovo co. 1-bis dell’art. 23 del TUIR si applica ai soggetti non residenti che cedono partecipazioni in società ed enti non residenti realizzando un reddito diverso ex art. 67 del TUIR.

Di conseguenza, rientrano nell’ambito di tale norma tutti i soggetti residenti all’estero quali persone fisiche, società, enti di qualunque natura (trusts, asso- ciazioni ecc.).

4.3  COORDINAMENTO CON LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI

Il nuovo regime impositivo relativo alle plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in relazione a partecipazioni in società immobiliari appare essere di chiara derivazione OCSE.

Il testo di entrambe le norme, infatti, ricalca fedelmente quello dell’art. 13, paragrafo 4, del modello OCSE. Tale norma, inserita per la prima volta nel modello OCSE del 2003 e tutt’ora presente (con alcune modifiche) nel modello OCSE 2017, riconosce infatti potestà impositiva allo Stato in cui gli immobili sono situati in relazione alle plusvalenze conseguite da un residente dell’al- tro Stato a seguito dell’alienazione di partecipazioni o titoli similari (come partecipazioni in partnership o trust) derivanti per oltre il 50% del loro valore, direttamente o indirettamente, in qualsiasi momento durante i 365 giorni pre- cedenti l’alienazione da beni immobili situati nel primo Stato.

Atteso che le nuove norme si prefiggono di modificare la disciplina delle plusvalenze realizzate da non residenti in relazione a società ed enti immobiliari residenti e non residenti in Italia, l’applicazione effettiva di tale norma di- penderà anche dai Trattati contro le doppie imposizioni conclusi dall’Italia.

Infatti, la norma potrà essere immediatamente oggetto di applicazione (ampliando la potestà impositiva italiana) senza necessità di analisi delle norme del Trattato rilevante solamente nei casi in cui:

  • l’alienante non residente sia localizzato in un Paese che non ha un Trattato contro le doppie imposizioni concluso con l’Italia in vigore; oppure
  • l’alienante non residente sia localizzato in un Paese che ha un Trattato contro le doppie imposizioni concluso con l’Italia in vigore ma non può beneficiarne (ad esempio, perché non considerato ivi “residente” ai sensi dell’art. 4 del modello OCSE).

In tutte le altre fattispecie, sarà di contro necessario valutare se la nuova normativa italiana possa essere considerata compatibile con il Trattato rilevante. A tal fine, sarà necessario che il Trattato concluso con lo Stato di residenza del soggetto alienante contenga una disposizione analoga a quella dell’art. 13, paragrafo 4, del modello OCSE. In assenza di una simile disposizione, infatti, dovrebbe venire in rilievo il disposto dell’art. 13, paragrafo 5, del modello OCSE che prevede la tassazione esclusiva dello Stato di residenza del soggetto alienante. Ciò porterebbe, quindi, all’impossibilità per l’Italia di applicare in concreto la nuova normativa.

Venendo ad una analisi puntuale dei Trattati rilevanti, in sede di pubblicazione della propria posizione ai fini della ratifica della Convenzione Multilaterale (MLI), l’Italia ha ritenuto che 20 dei Trattati da essa conclusi fino al 2017 contenessero una previsione similare a quella dell’art. 13, paragrafo 4, del modello OCSE. A questi vanno aggiunti altri quattro Trattati conclusi dall’Italia dopo il 2017 (ci si riferisce a quelli conclusi con Colombia, Giamaica, Panama e Uruguay).

Si tratta, quindi, dei 24 Trattati sotto riportati.

Armenia Finlandia Messico
Arabia Saudita Francia Nuova Zelanda
Azerbaijan Filippine Pakistan
Barbados Giamaica Panama
Canada Hong Kong Romania
Cina46 India Svezia
Colombia Israele Ucraina
Estonia Kenya Uruguay

Ciò comporta che le nuove previsioni normative inserite con la L. 197/2022 avranno effetto in relazione alle plusvalenze che soggetti residenti in uno degli Stati sopra elencati dovesse realizzare in relazione a società ed enti immobiliari residenti in Italia o all’estero che detengano immobili in Italia. Inoltre, esse si applicheranno anche nei casi in cui la Convenzione bilaterale con l’altro Stato non preveda disposizioni ad hoc per la tassazione delle plusvalenze in commento, ma entrambi gli Stati abbiano optato per la disposizione contenuta nell’art. 9, paragrafo 4, del MLI, la quale riproduce il contenuto dell’art. 13, paragrafo 4, del modello OCSE 2017 e troverebbe quindi applicazione ex novo (è il caso, ad esempio, dei rapporti con la Germania).

Ad esempio, qualora un soggetto residente in Colombia dovesse alienare una partecipazione in una società di capitali immobiliare residente in Italia, una eventuale plusvalenza sarebbe interamente tassabile in Italia, con corri- spondente obbligo per la Colombia di ridurre la doppia imposizione che dovesse venirsi a creare se e nella misura in cui anche tale ultimo Stato tassi tale plusvalenza.

Lo stesso avverrebbe nella misura in cui un soggetto residente in Colombia si trovasse a disporre di una partecipazione detenuta in una società immobiliare residente in Lussemburgo che detenga solamente immobili localizzati in Italia. In tal caso, ai sensi del nuovo art. 23 co. 1-bis del TUIR, tale plusvalenza sarebbe considerata territorialmente rilevante in Italia e ivi tassabile (ai sensi dell’art. 5 co. 5-bis del DLgs. 461/97). La potestà impositiva italiana sarebbe confermata dal Trattato concluso tra Italia e Colombia.

Concludendo, in fattispecie che vedono coinvolti più Stati, ai fini di com- prendere se possano emergere diversi livelli di imposizione in relazione a strutture societarie con immobili localizzati in Italia, andrà valutata la norma- tiva interna dei vari Stati coinvolti e i Trattati tra questi conclusi (se esistenti).

Trattato tra lo Stato di residenza dell’alienante e l’Italia Tassazione in Italia  della plusvalenza immobiliare
Non in vigore
In vigore – non presente clausola analoga all’art. 13, paragrafo 4, del modello OCSE No
In vigore – non presente clausola analoga all’art. 13, paragrafo 4, del modello OCSE ma lo Stato di residenza ha esercitato l’opzione dell’MLI  per l’inserimento di tale previsione Sì, se e quando l’Italia ratificherà il MLI optando per l’inserimento

della previsione analoga all’art. 13, paragrafo 4, del modello OCSE

In vigore – presente clausola analoga all’art. 13, paragrafo 4, del modello OCSE

 

Novità in materia di ACE e SUPER-ACE

 

Rilevanza della riserva di rivalutazione ai fini ACE e SUPER-ACE

 

Il Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021) aveva, come noto, introdotto la cosiddetta “Super Ace” prevedendo che alla variazione in aumento del capitale proprio si applichi un coefficiente di remunerazione del 15%, in luogo di quello dell’1,3% invece previsto dalla già esistente “Ace”.

La “super-ACE 2021” trova applicazione solo con riguardo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (2021, per i soggetti “solari”).

La variazione in aumento del capitale proprio che rileva ai fini dell’applicazione del super-coefficiente del 15% non può in ogni caso eccedere l’ammontare massimo di 5 milioni di euro.

Nel caso dei soggetti IRES, l’applicazione del super-coefficiente del 15%, in un contesto in cui la base imponibile delle imposte sul reddito sconta un’aliquota di imposta del 24%, comporta un vantaggio fiscale netto pari al 3,6% della variazione in aumento agevolata del capitale proprio (= 15% x 24%), da cui consegue un beneficio massimo fruibile pari a 180.000,00 euro su una variazione in aumento del capitale proprio pari al tetto massimo riconosciuto di 5 milioni di euro.

Altra peculiarità della “super-ACE 2021”, rispetto alla ordinaria disciplina del beneficio ACE, consiste nel fatto che, relativamente ai conferimenti in denaro, la variazione in aumento del capitale proprio rileva a partire dal primo giorno del periodo di imposta e non soltanto a partire dal giorno in cui il conferimento in denaro è stato concretamente effettuato, escludendo pertanto l’obbligo di procedere al “ragguaglio ad anno” per i conferimenti in denaro effettuati nel corso del periodo di imposta e rendendo così “pieno” il beneficio fruibile anche per quei conferimenti che si fossero perfezionati verso la fine del periodo di imposta.

Al fine di evitare variazioni in aumento del capitale proprio nel periodo super-agevolato, seguite poi da “rapide” riduzioni del medesimo nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31.12.2021, la speciale disciplina della “Super-ACE” prevede espressamente, in corrispondenza dei co. 3 e 4 dell’art. 19 del DL 73/2021, un meccanismo di “recapture” del beneficio fruito (sia nel caso di fruizione “ordinaria” sotto forma di variazione in diminuzione deducibile dalla base imponibile, sia nel caso di fruizione “speciale” sotto forma di credito di imposta).

In particolare, tale meccanismo di “recapture” implica che, per non dover restituire nemmeno in parte il beneficio fruito, la variazione in aumento del capitale proprio, che ha dato titolo a fruire della “Super ACE 2021” non deve venire riassorbita da variazioni in diminuzione del capitale proprio prima della fine del secondo periodo di imposta a quello in corso al 31.12.2021 (prima dell’1.1.2024, per i soggetti “solari”).

Con la risposta all’interpello 889/2021 l’Agenzia delle Entrate ha analizzato la rilevanza ai fini “ACE” e “SUPER- ACE” della riserva da rivalutazione derivante dalle rivalutazioni dei beni materiali e immateriali (anche con metodo “indiretto” ossia mediante la riduzione dei fondi ammortamento).

L’Agenzia, richiamando la circolare 21/E/2015, ha preliminarmente concluso per la esclusione delle riserve di rivalutazione dall’Ace nell’anno di iscrizione in Bilancio, in quanto generate da processi valutativi.

Le riserve di rivalutazione possono però rientrare nell’ambito di applicazione dell’”Ace” e “Super-Ace” per la quota parte dei maggiori valori che viene poi realizzata.

Il “realizzo” dei plusvalori può ritenersi avvenuto:

-in caso di vendita dei beni rivalutati

-per effetto del transito a conto economico dei maggiori ammortamenti stanziati sulla rivalutazione.

Ciò che rileva a questi fini è la maggiore quota di ammortamento contabile (non fiscale): quindi, ad esempio, per i marchi rivalutati si dovrà considerare realizzato l’importo dell’ammortamento iscritto a bilancio (anche se deducibile nei limiti di un cinquantesimo).

Nel corso di “Telefisco 2022”, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che i maggiori ammortamenti transitati a conto economico 2021 per effetto della rivalutazione (anche a seguito di riduzione del fondo ammortamento), costituiscono un incremento rilevante ai fini della “Super Ace”.

L’importo da considerare si calcola confrontando l’ammortamento stanziato sui beni rivalutati con quello che si sarebbe generato in assenza di rivalutazione (anche indiretta con riduzione del fondo ammortamento).

E’ dunque importante, già nei lavori preparatori alla predisposizione del Bilancio d’Esercizio, una puntuale individuazione degli ammortamenti 2021 transitati a conto economico per effetto della rivalutazione effettuata nel precedente esercizio.

 

Novità in tema di ragguaglio temporale ai fini ACE e SUPER-ACE

Il Decreto Sostegni-bis ha previsto, per l’agevolazione “Super ACE”, la decorrenza dal primo giorno dell’esercizio in relazione agli incrementi patrimoniali 2021.

Questa regola speciale deroga al principio previsto per l’ACE ordinaria che prevede, per gli apporti dei soci in denaro mediante aumenti di capitale, versamenti in conto capitale, rinunce a crediti dei soci, che la loro rilevanza sia parametrata al numero di giorni che mancano alla fine dell’esercizio.

In occasione di “Telefisco 2022” l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’assenza di ragguaglio temporale, ai fini del calcolo dell’agevolazione, si riferisce esclusivamente alla Super ACE, e quindi solo per gli apporti 2021 fino a 5 milioni di Euro.

Da ultimo, è stato chiarito che vige invece il ragguaglio temporale anche per la “Super ACE” qualora il periodo di imposta sia inferiore ai 12 mesi.

In questo caso il coefficiente del 15% (come avviene anche per l’”ACE” ordinaria) essendo commisurato a un anno solare, dovrà essere ragguagliato alla diversa durata del periodo di imposta.

 

***

 

A disposizione per ogni esigenza di approfondimento.

 

Milano, 31 Gennaio 2022

 

Dott. Andrea Mariani

 

 

 

LEGGE DI BILANCIO 2022

 

 

Deduzione marchi e avviamenti a un cinquantesimo

 

La Legge di Bilancio 2022 (Art. 1 commi 622-624, L. 30 Dicembre 2021 n. 234) ha inaspettatamente previsto un consistente inasprimento delle condizioni per le rivalutazioni ed i riallineamenti dei valori fiscali di marchi ed avviamenti che, a fronte di una imposta sostitutiva del 3%, avevano trovato ampio consenso, considerato il vantaggio fiscale, con la legge di Bilancio 2021.

Queste modifiche “postume” sono state operate al dichiarato fine di correggere la sottostima degli effetti sul bilancio pubblico della normativa sulle rivalutazioni degli “intangible” come formulata nella Legge di Bilancio 2021, secondo la quale pagando “solo” il 3% si potevano rivalutare e riallineare (nei Bilanci 2020) questi “intangibles” con una deduzione ai fini Ires ed Irap in 18 anni.

Peraltro, mentre la rivalutazione era concessa solo ai soggetti “OIC Adopter”, il riallineamento era concesso anche ai soggetti “IAS Adopter”.

In questo contesto, la L. 234/2021 inserisce il nuovo co. 8-ter nell’art. 110 del DL 104/2020, ai sensi del quale, con riferimento ai maggiori valori imputati ai sensi dei co. 4, 8 e 8-bis dello stesso art. 110 alle attività immateriali che sono ammortizzabili, ex art. 103 del TUIR, per diciottesimi (ossia: marchi e avviamento), la deduzione è effettuata in misura non superiore a un cinquantesimo.

Il nuovo co. 8-quater consente che venga mantenuto l’ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro versamento dell’imposta sostitutiva prevista dall’art. 176 co. 2-ter del TUIR (a scaglioni dal 12% al 16%), al netto dell’imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento.

Occorrerà quindi versare (al netto del 3% già versato):

-il 9% fino a 5 milioni di Euro

-l’11% da 5 milioni a 10 milioni di Euro

-il 13% oltre 10 milioni di Euro

Una terza opzione è quella di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale dell’art. 110 del DL 104/2020, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

All’impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione o del riallineamento l’imposta sostitutiva del 3% pagata viene rimborsata, o ne è ammesso l’utilizzo in compensazione nel modello F24.

In caso di revoca “solo” fiscale occorre peraltro considerare anche gli effetti derivanti dal disallineamento tra i maggiori valori contabili ed i minori valori fiscali con necessità di stanziare le imposte differite passive.

Il nuovo co. 8-ter dell’art. 110 del DL 104/2020 prevede, poi, un apposito meccanismo a seguito del quale, in presenza di operazioni realizzative, il periodo cinquantennale di deduzione è “traslato” sulle minusvalenze.

Più precisamente, nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo:

  • la minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore imputato a seguito della rivalutazione (oppure oggetto di riallineamento), in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come rideterminato in virtù delle nuove disposizioni;
  • per l’eventuale soggetto avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile di tale maggior valore, al netto dell’eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

***

A disposizione per ogni chiarimento.

Milano, 17 Gennaio 2022

Dott. Andrea Mariani

Giudizio ragionato e motivato che si fonda su stime, non è mai il risultato di un mero calcolo matematico.
Qualsiasi valutazione richiede una dose significativa di giudizio da parte dell’esperto. Tale giudizio deve essere formulato obiettivamente e non deve sovra o sottostimare il risultato della valutazione.
Obiettivo della valutazione è che il risultato sia ragionevolmente condivisibile da altri esperti indipendenti.

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Utili delle società intermedie comunitarie tassati nel limite del 5%

Con la risoluzione n. 144 pubblicata ieri, 22 novembre 2017, l’Agenzia delle Entrate ha nuovamente analizzato il tema dei dividendi distribuiti alla capogruppo italiana da parte della controllata diretta comunitaria, ma che si sono formati in capo a controllate di secondo livello a regime fiscale privilegiato.

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Esterometro: gli adempimenti previsti per il 2022

 

Con l’art.5, c.14-ter, L. 215/2021 di conversione del D.L. 146/2021 (G.U.n.301 del 20/12/2021), è stata confermata l’abolizione della comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere (cd. esterometro), a decorrere dal 1 luglio 2022.

Questo comporta che per le operazioni dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 i soggetti tenuti alla fatturazione elettronica possono ancora trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate con cadenza trimestrale i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato attraverso l’”esterometro”.

A decorrere dal 1° luglio 2022 la trasmissione della fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio di Dati “SDI”, già obbligatoria in Italia per le fatture interne e facoltativa per le fatture estere, diventerà obbligatoria anche per le fatture relative a operazioni transfrontaliere di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di soggetti al di fuori del territorio dello Stato.

Si ricorda che restano esonerati dall’adempimento i soggetti non obbligati alla fatturazione elettronica quali, a titolo di esempio, i contribuenti che si avvalgono dei regimi di vantaggio come i minimi o forfetari. Si ricorda inoltre che restano escluse dalla comunicazione le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

 

Tutto ciò premesso, quindi, per il solo anno 2022 dovranno essere tenute in considerazione due modalità diverse per espletare il medesimo adempimento comunicativo:

– Per le operazioni da e verso l’estero del periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, in caso non si volesse già provvedere con invio facoltativo tramite SDI, si potrà ancora considerare possibile l’invio dell’”Esterometro” entro le scadenze del 2 maggio per le operazioni del primo trimestre 2022 ed entro il 31 luglio per le operazioni del secondo trimestre 2022;

– Per le operazioni da e verso l’estero dal 1° luglio 2022 in poi, il canale di invio sarà lo SDI e ciò comporterà che dalla comunicazione trimestrale si passerà obbligatoriamente allo standard della fatturazione elettronica.

I dati delle operazioni saranno trasmessi con termini differenziati per le operazioni attive e passive di seguito specificati:

 

  • Per le operazioni attive la trasmissione al Sistema di Interscambio dei dati della fattura a soggetto estero è effettuata entro 12 giorni dal termine di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

 

  • Per le operazioni passive la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

 

Gli operatori hanno ancora alcuni mesi di tempo per adeguare i propri sistemi informatici in quanto, soprattutto con riferimento alle fatture passive, è doveroso prendere i necessari accorgimenti al fine di poter registrare tempestivamente i documenti relativi alle fatture passive da fornitori esteri che spesso possono ancora essere ricevute solamente in modalità cartacea o essere ricavate in formato digitale dai portali di utenze estere.

Per le fatture passive estere, infatti, oltre alla corretta registrazione ai fini contabili e fiscali, deve ora essere generato un documento fiscale quale autofattura o documento integrativo da inviare allo SDI per il corretto adempimento in oggetto.

 

Operativamente, le ultime specifiche aggiornate con il provvedimento n. 374343 del 23/12/2021 richiedono che per le operazioni attive è necessario impostare il campo del tracciato “codice destinatario” con un valore convenzionale XXXXXXX mentre per le operazioni passive vanno utilizzati i seguenti tipi di documento:

TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;

TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;

TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni (articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972);

TD20 autofattura per regolarizzazione/integrazione delle fatture (articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993).

 

A disposizione per ogni esigenza di approfondimento.

 

Dott. Fabio Pennetta

 

LEGGE DI BILANCIO 2022

 

BONUS QUOTAZIONE PER LE PMI

 

La legge di Bilancio 2022 ha previsto la proroga del credito di imposta per le PMI destinate alla quotazione (Art. 1 comma 46, L. 30 Dicembre 2021 n. 234).

L’incentivo si riduce tuttavia ad Euro 200.000, rispetto alla misura originaria di Euro 500.000 che scadeva nel 2021.

A fronte dei costi sostenuti per l’ammissione alla quotazione si ha diritto ad un credito di imposta, fino ad un importo massimo di Euro 200.000, commisurato al 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 Dicembre 2022 per la predetta finalità.

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione e non soggiace al limite generale delle compensazioni (elevato nel 2022 ad Euro 2 milioni), e tantomeno al limite annuale di Euro 250.000 per i crediti di imposta da quadro RU.

La misura in questione riguarda le PMI (come definite a livello comunitario con la raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione) ed è relativa ai costi sostenuti per l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro UE o See.

Le attività ammissibili sono quelle:

–    finalizzate alla quotazione quali l’implementazione e l’adeguamento del controllo di gestione, l’assistenza nella redazione del piano industriale, il supporto all’impresa nelle varie fasi;

–    fornite durante la fase di ammissione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione e alla successiva permanenza sul mercato;

–    necessarie per collocare presso gli investitori le azioni quotate;

–    finalizzate a supportare l’emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche;

–    di assistenza all’emittente nella redazione del documento di ammissione, del prospetto, dei documenti necessari per il collocamento presso investitori qualificati;

–    spese legali, fiscali, contrattualistiche inerenti la procedura di quotazione;

–    di comunicazione tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

 

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

 

***

 

A disposizione per ogni esigenza di approfondimento.

 

Milano, 17 Gennaio 2022

 

 

Dott. Andrea Mariani

 

 

Divieto di abuso del diritto per l’IVA

Nella sentenza del 23/11/2017, relativa alla causa C-251/16, la Corte di Giustizia Ue analizza le operazioni poste in essere da alcune persone fisiche su degli immobili situati in Irlanda. Più nel dettaglio, i soggetti in questione erano comproprietari di un’area di sviluppo sulla quale sono state realizzate case per vacanze destinate alla vendita.

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La riforma fallimentare e il ruolo dei professionisti

Il 30 ottobre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 254, la Legge n. 155/2017 che riforma i principi e gli istituti di gestione della crisi di impresa e dell’insolvenza. All’art. 1 del testo il Governo viene delegato ad adottare uno o più decreti legislativi entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, al fine di riformare le procedure concorsuali e disciplinare nuovamente sia la composizione delle crisi da sovraindebitamento sia il sistema dei privilegi e delle garanzie.

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